Rimborso giocatori per illeciti dei concessionari -

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Roger
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CIao ragazzi,
un mio amico avvocato, che sa perfettamente che mi piace giocare online, mi ha segnalato questa sentenza della Cassazione Civile, molto utile e interessante per chi gioca online. In sisntesi la sentenza dice che nel caso di illeciti dei casino online, anche lo stato attraverso L'amministrazione dei monopoli ne risponde per il rimborso economico ai giocatori.

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Cassazione civile sez. III, 20/02/2018, n.4026
Sentenza
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Appalti pubblici - Mancata stipulazione del contratto - Responsabilità precontrattuale.

L'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell'apparato organizzativo della P.A. comporta che dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda ai sensi dell'art. 2049 c.c.l'autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo.

Fonte:
Responsabilita' Civile e Previdenza 2018, 3, 1015
Ultima modifica di Roger il 05 dic 2018, 14:47, modificato 1 volta in totale.
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Grazie per la segnalazione Roger (e avvocato amico di Roger) : Thumbup :

Secondo te potrebbe tornare utile a noi giocatori in caso di problemi col concessionario?
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Roger
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Spero di si, sicuramente tornerà utile a qualche avvocato che saprà l'uso da farne.
Vi segnalo in seguito anche delle note giurisprudenziali:

Note giurisprudenziali

La sentenza in commento tratta di una particolare ipotesi di responsabilità della P.A.\\\\

Segnatamente, un soggetto conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (poi incorporata nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) poiché aveva aperto un conto di gioco online con una società, titolare di una concessione sportiva n. ** rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e non aveva ottenuto dalla predetta società la restituzione della somma di Euro 13.400,74 in giacenza sul conto, avendo chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma. Aveva chiesto all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) di escutere la polizza fideiussoria bancaria rilasciata in favore della concessionaria, ma la garanzia era stata integralmente escussa dall'Amministrazione ad estinzione parziale del debito d'imposta.

Pertanto, il suddetto soggetto chiedeva, a titolo di responsabilità contrattuale e ai sensi dell'art. 2049 c.c., la condanna dei suddetti Enti al pagamento di quanto non percepito dalla società concessionaria e dei danni non patrimoniali subiti.

In primo grado, il Tribunale adito accolse la domanda ritenendo che « nella concessione della gestione del gioco online è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo da parte dell'A.A.M.S. sui concessionari », e che pertanto ricorreva la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Avverso detta sentenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proposero appello che venne dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Palermo.

Non soddisfatti, i suddetti Enti ricorsero per Cassazione affidando l'impugnazione a quattro motivi di cui due relativi al merito della controversia e, per quanto interessa la presente nota, in particolare sull'art. 2049 c.c.

Soprattutto, gli Enti ricorrenti denunciavano la violazione o falsa applicazione dell'art. 2049 c.c. poiché il concessionario di gioco non sarebbe un dipendente o un commesso dell'Agenzia « in quanto lo scommettitore conclude il contratto di gioco sulla base di una libera scelta imprenditoriale, mentre il concessionario, pur tenuto ad effettuare le funzioni pubbliche trasferite attenendosi alle prescrizioni indicate nella convenzione di concessione, opera in piena autonomia, sicché resta l'unicoresponsabile dei danni derivati a terzi dallo svolgimento della propria attività ».

Inoltre, secondo il Ministero e l'Agenzia non ricorrerebbe neppure una responsabilità per culpa in vigilando in quanto il potere di vigilanza e controllo in capo all'Agenzia attiene solo al rapporto pubblicistico (interno) fra concedente e concessionario e che solo a tali fini pubblicistici vengono previste le garanzie fideiussorie per il recupero delle imposte.

Secondo la sentenza in commento, richiamando la decisione di merito, « nella concessione della gestione del gioco online è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo da parte dell'A.A.M.S. sui concessionari ». Tale presupposto, collocato nell'ambito della disciplina dell'attività di giuoco, è sufficiente per la sussunzione della fattispecie in esame nell'ipotesi di cui all'art. 2049 c.c.

Secondo la sentenza in commento, la connotazione funzionale della responsabilità dei padroni e committenti è ravvisabile nel potere di vigilanza e di controllo da parte del preponente tale da influenzare la condotta del preposto. In base al d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, infatti, l'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici sono riservati allo Stato e sono affidati all'autorità ministeriale la quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità.

L'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici integra, così, un servizio pubblico che può essere dato, mediante concessione, in gestione a terzi (in termini, Sez. Un. civ., 1° aprile 2003, n. 4994).

La sentenza rammenta che il giudice di merito ha accertato che la concessione-contratto, disciplinante l'affidamento del servizio pubblico, prevedeva l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo da parte del concedente e, quindi, l'esistenza di tale potere comporta la configurabilità di un rapporto nel quale quel potere si colloca e viene esercitato, non essendo l'esistenza del potere concepibile senza la soggiacente relazione di cui alla concessione.

L'affidamento del pubblico servizio implica l'esercizio da parte della P.A. concedente di poteri di vigilanza e controllo: tale potere di controllo, nell'ambito della concessione di pubblico servizio, comporta l'esistenza di una relazione tale da radicare la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c.

La sentenza richiama l'indirizzo costante della Corte di cassazione secondo cui l'attività svolta da una società — privata o pubblica — in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, il che comporta l'assunzione di particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (in termini, Sez. Un. civ., 4 dicembre 2009, n. 25495).

A conclusione delle suddette argomentazioni, la sentenza in commento afferma che alla responsabilità riconosciuta non osta un precedente della Corte di cassazione (Cass. civ., 31 marzo 2016, n. 6219) che ha negato la configurabilità della solidarietà passiva dell'Ente concedente riguardo alle obbligazioni derivanti dall'inadempimento del contratto di scommessa su eventi sportivi stipulato tra il concessionario del servizio e lo scommettitore, stante l'estraneità al rapporto contrattuale dell'Ente concedente, in quanto nel caso di specie viene in rilievo la responsabilità dell'Ente per fatto altrui, ai sensi dell'art. 2049 c.c.
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bergamasco
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Grazie Roger argomento interessante,sicuramente a qualcuno prima o poi servirà.
VULF
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....interessante ma il problema è dimostrare l'illecito dei casino.....ed è ormai chiarissimo che AAMS non tutela i giocatori
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Roger
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Si hai ragione, il problema di dimostrare l'illecito purtroppo lo si può applicare in tantissime circostanze della vita, non solo nei casino online.
Personalmente sto avendo dei problemi non sto a tediarvi per cosa, avrei tutte le ragioni per fare una causa legale e vincerla, ma gli avvocati mi hanno detto che fin quando non ho qualcosa in mano che dimostri la mia tesi tutto sarà vano (foto, video, verbali polizia e carabinieri etc etc)! Dovrebbero inventar eil "carabiniere onilne" almeno c'è un'autorità che verifica e verbalizza.

Il mio consiglio, e io lo faccio sempre, è quello di stare sempre pronti a fare screen-shot di quello che può succedere di strano.
VULF
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....ultimamente mi tocca fare pure i video della sessione soprattutto su Evolution Gaming ;
problemi riscontrati precedentemente;

- puntata non accettata (risultata poi vincente)
- disconnessione totale improvvisa e al riavvio della sessione non si azzecca più una puntata

Boh se questo lo chiamano "gioco responsabile " .......
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