Articolo 10 comma 2: la comunicazione da parte del titolare del conto di gioco di informazioni o dichiarazioni non corrette o incomplete o l’omessa trasmissione del documento di identità in corso di validità entro 30 giorni dalla richiesta comporta la sospensione della operatività del conto di gioco sino al momento dell’effettivo ricevimento da parte del Concessionario delle necessarie integrazioni o rettifiche e, comunque, per un massimo di sessanta giorni, alla cui scadenza il contratto si intende risolto di diritto. L’eventuale saldo è messo a disposizione del cliente esclusivamente a seguito della trasmissione del proprio documento d’identità;
· Articolo 10, comma 6: se il concessionario viene a conoscenza che il Cliente abbia messo in atto frodi e/o fenomeni di collusione e/o abbia reso disponibile il proprio conto di gioco ad altri soggetti terzi può sospendere, informandone ADM, il contratto fino all’accertamento dei fatti;
Dovrebbe essere questo, ma io non ho mai dato il conto a terze persone ne commesso azioni fraudolente
